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L'ANGOLO DEI GENITORI
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Maternità e Lavoro |
Un articolo che riassume tutte le possibilità che la
legislazione italiana offre a madri e padri per conciliare famiglia e lavoro |
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Oggi è ormai diventato un luogo comune che in Italia non si fanno figli perché, oltre all'indennità di maternità, ci sono pochi aiuti per le famiglie e per la donna che lavora. Le statistiche lo confermano: nel nostro paese la media di figli per donna è di 1,33, mentre in nazioni europee dove si attuano politiche per la famiglia più strutturate, come la Francia, la media raggiunge i 2 figli a donna.
In questi anni comunque la legislazione italiana sta facendo passi avanti per tutelare sempre di più le famiglie. Fermo restando che l'indennità di maternità e l'astensione obbligatoria e facoltativa sono dei diritti già acquisiti da tempo e che è importante conoscerne le modalità di fruizione per conciliare al meglio la cura del bimbo e il proprio lavoro.
Eccovi una carrellata dei diritti dei genitori quando arriva un figlio:
INDENNITA’ DI MATERNITA’:
Il cosiddetto congedo di maternità è una forma di tutela ampia e flessibile, garantita durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino.
Le leggi di riferimento sono:
L’Articolo 37 della Costituzione, la legge 1204 del 1971 “Tutela delle lavoratrici madri”, La successiva legge 53/2000 denominata "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città". Attualmente è in vigore Decreto Legislativo 151 /2001 (testo al link Parlamento) che armonizza e coordina tutta la precedente legislazione riguardante i diritti dei genitori che lavorano come subordinati, sia nel settore pubblico che in quello privato, inoltre gli autonomi, i liberi professionisti e tutti i “ nuovi lavori”.
A chi spetta l’indennità di maternità:
• alle lavoratrici dipendenti con un rapporto di lavoro in essere e con diritto a retribuzione.
• alle lavoratrici domestiche che hanno versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti il periodo di assenza obbligatoria o almeno sei mesi di contributi nell'anno precedente;
• alle lavoratrici agricole che hanno effettuato minimo 51 giornate di lavoro nell'anno precedente il periodo di assenza obbligatoria;
• alle lavoratrici autonome che risultano iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prima del periodo indennizzabile per maternità e che hanno pagato i contributi relativi;
• alle lavoratrici parasubordinate con un minimo di tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al parto.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO:
La lavoratrice non può essere licenziata nel periodo tra inizio gravidanza e compimento del primo anno di età. Questo vale per la lavoratrice dipendente, sia nel pubblico che nel privato, o in cooperativa. La donna inoltre in questo periodo non può nemmeno essere cassaintegrata o mandata in mobilità.
Si può essere licenziate solo per i seguenti motivi:
- se l’azienda chiude
- se si ha un contratto a termine che scade in quel periodo
- in caso di colpa grave della lavoratrice
Onde evitare elusioni di questa norma viene previsto che in caso di dimissioni volontarie, durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (fino a quindi il primo anno di vita del bambino o durante il primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento) la richiesta di dimissioni della lavoratrice deve essere convalidata dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro. Solo dopo la convalida è ammessa la risoluzione del rapporto di lavoro.
Inoltre nel caso in cui la donna si licenzi volontariamente prima che il bambino abbia compiuto 1 anno, ha diritto a percepire il sussidio di disoccupazione.
Con la nuova normativa infine il divieto di licenziamento si applica anche al padre, che fruisce dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al compimento di un anno di età del medesimo.
Lavoratici stagionali: la donna che rimane incinta nel periodo in cui l’attività è sospesa ha diritto ad essere richiamata quando l’azienda riapre.
PERMESSI PER LE VISITE DURANTE LA GRAVIDANZA:
le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per gli esami prenatali, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
CONGEDO DI MATERNITA’ ANTICIPATO:
le lavoratrici che svolgono mansioni gravose e pregiudizievoli per la gravidanza, devono per legge essere spostate ad altre mansioni; se questo non fosse possibile, il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può decidere l'interdizione dal lavoro per vari periodi o, se fosse necessario, anche per tutta la gravidanza.
Per l’elenco delle MANSIONI INTERDETTE ALLE DONNE IN GRAVIDANZA, l'elenco è ONLINE e la legge di riferimento è l'articolo 7 del Decreto Legislativo 151/2001.
Anche per problemi di salute legati alla gravidanza, indipendentemente dalle condizioni di lavoro nocive, si può richiedere l’intervento dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, e restare a casa non in malattia ma in congedo di maternità anticipato, che offre condizioni più favorevoli alla lavoratrice. Per motivi analoghi e su segnalazione del datore di lavoro, l'Ispettorato ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro, fino al 7° mese successivo al parto.
Procedure per la richiesta: Per fruire del congedo di maternità anticipato la lavoratrice deve presentare domanda alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo Lavoro, corredata dal certificato di gravidanza e dal certificato medico attestante le condizioni previste per la concessione.
FLESSIBILITA’ e TRATTAMENTO ECONOMICO DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA
• La madre lavoratrice dipendente ha diritto (e l'azienda ha l'obbligo) di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto.
Ha inoltre diritto all'astensione nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto (articolo 16, Decreto Legislativo 151/2001).
La Legge 53/2000 (ripresa nel Testo Unico, articolo 20) consente alla lavoratrice la scelta di posticipare l'inizio del congedo di maternità. Questo significa che la lavoratrice può astenersi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e godere di un mese di congedo nel periodo successivo al parto, godendo quindi di quattro mesi di congedo di maternità successivi al parto.
• In caso di parto prematuro, alla madre spettano i mesi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Quanto spetta:
• per le lavoratrici dipendenti la prestazione economica è pagata dall’Inps ed è pari all’80% della retribuzione media giornaliera o del reddito in caso di lavoro autonomo. I contratti collettivi nazionali di lavoro, in genere, garantiscono l’intera retribuzione, impegnando il datore di lavoro a pagare la differenza. L’indennità viene corrisposta alle lavoratrici per il periodo di congedo per maternità o anche per interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione. In questo periodo l trattamento prevede anche tutti i contributi previdenziali, maturazione di ferie e mensilità aggiuntive, anzianità e pensione.
• Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e commercianti), a partire dal 27 aprile 2001 (entrata in vigore del Testo Unico sulla maternità), spetta l'indennità per i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, ma per queste categorie non c'è l'obbligo di astensione dal lavoro, come avviene invece per le lavoratrici dipendenti. Spetta sempre per 5 mesi anche in caso di parto prematuro e in caso di parto successivo alla data presunta. L’indennità è pari all'80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, come reddito da lavoro autonomo.
• alle lavoratrici parasubordinate (lavoratrici a progetto, venditrici porta a porta, lavoratrici occasionali), iscritte alla gestione separata dei lavoratori autonomi, che versano il contributo del 24,72%. L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile (comprese le festività in misura pari all’ 80%di 1/365° del reddito, derivante da attività di collaborazione o di libera professione, utile ai fini contributivi. Ciò nei limiti del massimale annualmente previsto. Nel caso di collaborazione coordinata o a progetto, viene preso a riferimento il reddito dei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
Il reddito cioè che risulta dai versamenti contributivi in favore della lavoratrice, sulla base della dichiarazione del committente
• per le libere professioniste viene preso a riferimento, per ciascuno dei mesi, 1/12° del reddito. Il reddito cioè che risulta dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale, relativa all’anno o agli anni in cui sono compresi i dodici mesi.
• al padre lavoratore, in alternativa alla madre lavoratrice in casi particolari (decesso o grave malattia della madre, abbandono ecc.).
Procedure per la richiesta: la lavoratrice per poter fruire di questa forma di flessibilità, deve produrre due certificati: quello del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato e quello del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Inoltre Entro 30 giorni dal parto, la neomamma deve far pervenire al proprio datore di lavoro e all’Inps il certificato di nascita del figlio o un certificato di famiglia o una dichiarazione sostitutiva di responsabilità.
Moduli da scaricare per richiedere astensione obbligatoria e facoltativa sia per lavoratrici dipendenti che autonome:
Modulistica
ASTENSIONE FACOLTATIVA (CONGEDO PARENTALE):
Terminato il periodo di congedo di maternità obbligatorio, è possibile richiedere ulteriori periodi di assenza per assistere il bambino. Il congedo parentale detto anche astensione facoltativa, può essere richiesto anche dal padre. Ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro per un certo periodo entro gli otto anni di età del proprio figlio senza superare un periodo complessivo tra i 2 genitori di dieci mesi, elevabili a undici.
Anche i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad astenersi dal lavoro e i limiti di età del bambino sono più alti rispetto a quelli previsti per i figli biologici: fino al dodicesimo anno di età del minore, nei primi tre anni dall'ingresso in famiglia e per un periodo massimo di 6 mesi (7 per il padre) se l'astensione è chiesta da un solo genitore, o di 10 mesi (elevabili a 11), se cumulata tra i due. Se il bambino fa il suo ingresso in famiglia a 12 anni l'astensione può essere esercitata, sempre entro i tre anni successivi all'inserimento nel nucleo, con le stesse modalità, fino al 15° compleanno.
Le lavoratrici autonome possono goderne in misura ridotta, fino ad un massimo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino, e non è previsto che possa usufruirne il padre.
Possono chiedere l'astensione facoltativa:
• le madri lavoratrici dipendenti (escluse quelle disoccupate o sospese, quelle addette ai servizi domestici e familiari e quelle addette ai lavori a domicilio), le quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, fino al compimento di otto anni di età del bambino.
Quanto spetta: l’'indennità per astensione facoltativa spetta, indipendentemente dalle condizioni di reddito del richiedente, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi entro il terzo anno di età del bambino, del 30% dello stipendio percepito. Il trattamento inoltre prevede tutti i contributi previdenziali, anzianità e pensione, non maturazione di ferie e tredicesima mensilità.
• i padri lavoratori dipendenti, i quali possono astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi (elevabili a sette, nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi); È possibile per i due genitori usufruire dell'astensione facoltativa contemporaneamente:
• il genitore solo, il quale può astenersi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi;
• le lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane e commercianti), le quali hanno diritto ad astenersi per tre mesi entro il primo anno di età del bambino. E' istituito il diritto all'astensione facoltativa anche per le lavoratrici autonome per i figli nati dal 1° gennaio 2000: Durata: 3 mesi entro un anno di età del bambino. L’Indennità è pari al 30% della retribuzione minima giornaliera.
Tale istituto non vale nei confronti dei padri lavoratori autonomi.
Procedure per la richiesta: a questo link potete scaricare la domanda da presentare all’INPS per il congedo parentale:
INPS
RIPOSI ORARI
Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto a dei riposi giornalieri di due ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere. Se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore giornaliere è previsto un permesso di 1 ora al giorno. Il padre non può utilizzare i riposi giornalieri durante il periodo di congedo per maternità della madre, anche nel caso in cui la madre non se ne avvalga in quanto assente dal lavoro per cause di aspettativa, permessi non retribuiti ecc. I riposi spettano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria. Spettano al padre nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ad esempio nel caso si tratti di: lavoratrice autonoma, libera professionista).
In caso di parto plurimo le ore sono raddoppiate e possono essere utilizzate anche dal padre. Il raddoppio dei riposi è previsto anche in caso di adozione o affidamento di due o più minori, anche se non fratelli, che entrano in famiglia nella stessa data.
Non hanno diritto ai permessi orari le lavoratrici domestiche, a domicilio e le lavoratrici autonome.
MALATTIA DEL BAMBINO
I genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro durante la malattia del figlio: fra i tre e gli otto anni di età del bambino nel limite di cinque giorni lavorativi l'anno per ciascun genitore, senza limite di giorni, invece, se il bambino è al di sotto dei tre anni. Per tali assenze non è corrisposta la retribuzione, l'interessato ha diritto alla contribuzione figurativa fino al terzo anno di vita del bambino. Dai tre agli otto anni ha invece diritto ad una contribuzione ridotta (dipende dal contratto collettivo di riferimento). Questi congedi inoltre vengono calcolati per l’anzianità, ma non per le ferie e tredicesima.
Il lavoratore assente per malattia del figlio è tenuto a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La malattia del bambino che dà luogo a ricovero ospedaliero interrompe il periodo di ferie del genitore.
Casi particolari:
Per i genitori adottivi e affidatari si fa riferimento alla circolare n 16 del 4 febbraio 2008
Genitori adottivi o affidatari
Per i genitori di bambini con handicap gravi sono previsti ulteriori permessi:
Genitori di bimbi con Handicap
Abbiamo cercato di semplificare in modo chiaro ed esaustivo quello che prevedono le varie leggi, ma la materia è molto articolata e diversa a seconda del tipo di lavoro della madre e del contratto.. In caso di dubbio, vi consigliamo di rivolgervi all’INPS (è anche attivo un call center al numero 803-164 e tramite il sito si possono chiedere informazioni online) o ad un sindacato per avere un parere riguardo la propria situazione.
LINK DI APPROFONDIMENTO:
Congedi parentali:
www.ilsole24ore.it
maternità inps:
INPS
A cura di:
DESIRE' FARINA (nella foto)
Mamma di Edoardo
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11/12/2008
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